ART. 1
Denominazione, sede e durata.
È costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Med.Action Bambini con Elias ODV”.
Esso assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.
Fino a che l’Associazione non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS, essa avrà la denominazione “MED.ACTION BAMBINI CON ELIAS”.
Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2017 e delle relative norme di attuazione, l’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’organizzazione ha sede legale nel comune di Spresiano (TV), in Via Dante Alighieri n. 10/1.
Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’organizzazione ha durata illimitata.
ART. 2
Statuto
L’Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.
ART. 4
Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
Finalità e attività
La denominazione dell’Organizzazione riporta il nome di un bambino – Elias – a cui si ispira la nostra attività, fin dal suo inizio.
Elias non è più con noi.
Il fine di questo progetto di volontariato è evitare o alleviare in ogni modo il dolore di tante famiglie di bambini malati, in particolare quelli con problemi cardiaci, nel suo ricordo.
L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della beneficienza e dell’assistenza socio sanitaria, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, e componenti di collettività estere.
Le attività che si propone di svolgere per il raggiungimento delle predette finalità, sono quelle di cui alle lettere seguenti dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:
a) beneficienza diretta e indiretta volta a favorire e/o contribuire all’acquisto di attrezzature, materiale di supporto, presidi ospedalieri e quant’altro sia necessario allo sviluppo degli Ospedali o delle Strutture Sanitarie di interesse. Favorire e/o contribuire all’acquisto di materiale per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite ed acquisite in età pediatrica giovanile;
b) beneficienza diretta ed indiretta volta a promuovere progetti sostenuti da enti/associazioni aventi i principi del nostro Statuto e le seguenti caratteristiche:
1) devono essere enti senza scopo di lucro;
2) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.
c) promuovere la formazione professionale, lo sca,bio culturale scientifico e l’aggiornamento continuo rivolto a soggetti e/o programmi meritevoli, sia nazionali che esteri, limitatamente a fini umanitari.
Questo attraverso:
d) beneficienza diretta ed indiretta per favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di una o più strutture mediche specializzate, afferenti agli Ospedali, per la cura delle cardiopatie in età pediatrica e giovanile;
e) beneficienza diretta ed indiretta a favore di bambini disagiati in territorio nazionale od estero, bisognosi di cure, ed alle loro famiglie, per facilitare il viaggio, la permanenza, il ricovero, le cure sanitarie e favorire il sostegno psicologico di cui necessitano;
f) promozione di programmi educativi in Italia e all’estero per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cardiopatie congenite ed acquisite in età pediatrica e giovanile;
g) collaborazione con organi ed enti, sia pubblici che privati, sia scientifici che non, italiani ed esteri, al fine di raccogliere fondi per lo svolgimento delle attività istituzionali;
h) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale.
Per l’attività di interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione potrà altresì svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tutte quelle attività connesse, integrative ed accessorie, ritenute necessarie e/o opportune per il raggiungimento dello scopo istituzionale, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.
L’individuazione di tali attività è competenza del Consiglio Direttivo.
L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 6
Associati
Sono associati dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Possono aderire all’Organizzazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Organizzazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
Gli associati fondatori, ordinare e onorari partecipano all’Assemblea con diritto di voto per ogni associato e possono ricoprire cariche sociali. Tutte le categorie degli associati di seguito indicate hanno gli stessi diritti e doveri e si suddividono come segue:
a) associati fondatori;
b) associati odinari;
c) associati onorari.
ASSOCIATI FONDATORI
Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Organizzazione.
ASSOCIATI ORDINARI
Sono associati ordinare coloro che vengono ammessi a tale categoria dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.
ASSOCIATI ONORARI
Sono associati onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo ed abbiano acconsentito a partecipare all’Organizzazione a seguito di particolari benemerenze o in relazione al prestigio che la loro appartenenza può conferire.
ISCRIZIONE
Chi intende aderire all’Organizzazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che l’Organizzazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo delibererà in ordine all’ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione all’interessato entro 15 (quindici) giorni successivi. In caso di rigetto della domanda, che dovrà comunque essere motivato, l’aspirante associato potrà contestare la delibera e chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Gli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e non dell’Organizzazione.
Essi hanno altresì diritto di essere informati sulle attività dell’Organizzazione e del loro andamento, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18, denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
La qualità di associato si perde:
a) a seguito del recesso;
b) in caso di morosità;
c) in caso di decesso;
d) per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità,
in ogni caso a seguito di apposita delibera dichiarativa del Consiglio Direttivo.
L’associato può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dall’Organizzazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima. In caso di comunicazione oltre tale termine, gli associati che intendono recedere saranno considerati associati anche per l’anno successivo, con conseguente obbligo di versamento della quota annuale di associazione.
L’associato moroso che, invitato a versare la quota annuale o qualunque contributo dovuto a norma del presente Statuto, non provveda a regolarizzare la sua posizione entro i successivi 60 (sessanta) giorni, perderà la qualità di associato e non avrà diritto a rimborsi di alcun genere.
In presenza di gravi otivi, chiunque partecipi all’Organizzazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione scritta del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione, egli può chiedere che sull’esclusione si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.
Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 (trentuno) marzo di ogni anno solare fa perdere inappellabilmente la qualifica di associato.
La residenza e il domicilio degli associati, ed in aggiunta ogni altro indirizzo anche di posta elettronica necessari ai fini della reperibilità della persona per l’invio delle comunicazioni, è quello da essi comunicato nella domanda di ammissione, salvo successiva comunicazione di variazione. Ai fini dell’aggiornamento del Libro degli Associati, gli associati sono tenuti a comunicare formalmente eventuali cambi di indirizzo, tramite lettera raccomandata.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Organizzazione.
La qualità di associato non è trasmissibile.
ART. 7
Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
Hanno il dovere di:
ART. 8
Volontariato e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con dell’Organizzazione.
Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
Gli organi sociali
Sono organi dall’Organizzazione:
Gli organi sociali hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Uno specifico compenso potrà invece essere previsto per i componenti l’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c. e per l’organo di revisione.
ART. 10
L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati, fondatori, ordinari e onorari, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Organizzazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate nella sede dell’Organizzazione o altrove.
Gli associati sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, l’ordine del giorno ed, eventualmente, il giorno, l’ora ed il luogo, della seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita e/o divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype o altre piattaforme digitali analoghe, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Organizzazione.
ART. 11
Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) nominare e revocare il Consiglio Direttivo nonché determinare il numero dei suoi componenti;
b) nominare e revocare l’Organo di controllo;
c) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
e) approvare le direttive generali entro le quali il Consiglio Direttivo programmerà la propria attività;
f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Organizzazione;
h) concedere e revocare l’affiliazione ad altra Organizzazione o altri enti con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associativi;
i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati, nonché deliberare la loro esclusione, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 6.
Gli amministratori non potranno votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o in quelle che riguardano le loro responsabilità.
ART. 12
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) modificare le norme statutarie e deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;
b) deliberare eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Organizzazione;
c) deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell’Organizzazione con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 13
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 12 (dodici) membri eletti dall’Assemblea, tra gli associati aventi adeguati requisti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed esperienza. Il numero dei Consiglieri verrà di volta in volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo dura in carica per 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità descritte all’art. 10 del presente statuto.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri, ivi compreso il Presidente, e quando raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell’organo. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell’Assemblea.
Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può deliberare qualsiasi atto che rientri nello scopo dell’Organizzazione – nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea – ed in particolare, a titolo esemplificativo:
a) disporre del patrimonio dell’Organizzazione nel rispetto delle disposizioni di legge, sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea;
b) amministrare il patrimonio associativo, predisporre il bilancio preventivo dell’Organizzazione e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) predisporre ed attuare programmi ed attività in base agli indirizzi generali dettati dall’Assemblea;
d) provvedere all’assunzione ed al licenziamento del personale;
e) nominare, ove lo ritenga opportuno, uno o più esperti propri dell’Organizzazione per l’esercizio di tutte le attività, comprese quelle ricreative;
f) nominare eventuali commissioni (costituite anche da persone estranee all’Organizzazione) necessarie per particolari attività operative, fissandone le attribuzioni e la durata;
g) nominare i componenti del Comitato Scientifico con le modalità di cui al successivo art. 15;
h) determinare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, le quote associative dovute dagli associati per l’anno solare successivo;
i) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
j) deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati nei limiti di quanto stabilito dal precedente art. 6;
k) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
l) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14
Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato da quest’ultimo tra i propri componenti.
La rappresentanza dell’Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente designato.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 15
Comitato Scientifico
a. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo 4 (quattro) esperti, individuati preferibilmente ma non esclusivamente tra i Soci ordinari ed onorari, nominati ad hoc dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico dovranno essere selezionati tra gli esperti e le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi dell’Organizzazione. Il Comitato scientifico esprime il proprio parere, quando richiesto, in merito ai progetti ed alle iniziative che l’Organizzazione riterrà opportuno programmare ed attivare.
b. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitare i componenti esterni del Comitato Scientifico a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.
c. Il Presidente del Consiglio Direttivo, se qualificato in base al punto a. di codesto articolo, può far parte del Comitato Scientifico.
ART. 16
Organo di Controllo
L’Organo di Controllo è nominato nei casi e modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o per libera determinazione, e dura in carica per tre esercizi.
L’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Organizzazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Organizzazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. n. 117/2017.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora i membri dell’Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un sogget1to incaricato.
ART. 17
Organo di revisione legale dei conti
È nominato, nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.
ART. 18
Libri sociali
L’Organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta motivata formulata all’organo competente.
ART. 19
Patrimonio
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da:
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Organizzazione dispone delle seguenti entrate:
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’ammontare della quota annuale associativa.
L’adesione all’Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all’Organizzazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Organizzazione, o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Organizzazione, può pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all’Organizzazione; versato che non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi ad alcun titolo.
ART. 20
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 21
Bilancio
Gli esercizi dell’Organizzazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni anno entro il 30 (trenta) aprile per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 (trentuno) maggio. L’Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio deve restare depositato nella sede dell’Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti gli associati.
ART. 22
Bilancio Sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo, entro i medesimi termini previsti per la redazione del bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli associati entro il 31 (trentuno) maggio per la definitiva approvazione.
ART. 23
Convenzioni
Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ART. 24
Personale retribuito
L’Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 25
Responsabilità e assicurazione degli associati volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
ART. 26
Responsabilità dell’Organizzazione
L’Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 27
Assicurazione dell’Organizzazione
L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.
ART. 28
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Organizzazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, secondo quanto previsto dall’art. 9 e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Organizzazione e la conseguente devoluzione del patrimonio che residua dopo la liquidazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione di scioglimento da parte dell’Assemblea deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Organizzazione nomina uno o più liquidatori.
ART. 29
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
ART. 30
Norma transitoria
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione dell’associazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
F.to: Mauro Parpaiola, Cendron Walter, Comin Roberta, Patrizia Pellizzari, Dario Piovesan, Walter Cadorin, Alem Demoz, Silvio Leoni, Giorgio Svaluto Moreolo, Giuseppe Stellin, Giovanni Stellin, Paolo Talice.
Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo.
Certifico io sottoscritto dottor Paolo TALICE, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico “esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge”.
Treviso, lì sei giugno duemilaventitrè.
Sede Legale: Via D. Alighieri 10/1, Spresiano (TV)
Phone: +39 049 490 7343
Email: info@med-action.org
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